Art. 70.

      1. Nei giudizi di interdizione e di inabilitazione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudice dispone, d'ufficio, la trasmissione degli atti del procedimento al giudice tutelare, ai fini della nomina di un amministratore di sostegno. In tal caso il giudice già competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405 del codice civile. Il tutore o il curatore provvisorio assume automaticamente la funzione di amministratore di sostegno provvisorio relativamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino a successivo provvedimento del giudice tutelare.